Le politiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne sono il frutto di un impianto normativo che conta differenti livelli di approfondimento.
In ambito comunitario è fondamentale, anzitutto, la Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011, ratificata dall’Italia il 1° agosto 2014 e con la quale la violenza contro le donne diventa a tutti gli effetti un reato, e non più solo una piaga sociale.
A livello nazionale la violenza contro le donne viene disciplinata, anzitutto, dalla legge 119/2013, cosiddetta “sul femminicidio”, che ha istituito un fondo nazionale per sostenere i centri antiviolenza e le case rifugio, ha indicato quali sono i servizi minimi e ha introdotto novità significative sulle pene per gli uomini autori di violenze.
Fondamentale è poi il “Codice rosso” (L. 69/19) che a vario titolo è intervenuta sulla materia e da ultimo riformando l’articolo 165 c.p. in materia di sospensione condizionale della pena.
In tal senso si richiama, da ultimo, anche il DDL recante “Disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica” approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 giugno 2023 che, tra gli altri, ha novellato l’articolo 165 c.p. rendendo centrale, nei percorsi di recupero rivolti agli uomini autori o potenziali autori di violenza, il ruolo dell’UEPE.
A livello programmatico il Dipartimento per le Pari Opportunità ha approvato poi il Piano strategico antiviolenza 2021-2023 che prevede un sistema di azioni integrate volte a contrastare la violenza contro le donne non solo in ambito familiare e domestico ma anche sul lavoro, in continuità con il avviate nel precedente Piano.
Per l’attuazione dei suoi obiettivi programmatici il Piano si declina in 4 assi:
- Prevenzione
- Protezione e sostegno
- Perseguire e punire
- Protezione, assistenza e governance
Ogni anno il Dipartimento approva inoltre un d.p.c.m. con cui ripartisce tra le regioni le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne al fine finanziare i centri antiviolenza e le case rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione (art. 5 bis comma 2, lettera d) del d.l. n. 93/2013) nonché per l’attuazione di specifici interventi, coerentemente con gli obiettivi del Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (art. 5 del d.l. n. 93/2013 lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l)).
In fondo alla pagina sono disponibili gli ultimi d.p.c.m. approvati.
Da ultimo è fondamentale l’Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022 che ha modificato i requisiti minimi di Centri Antiviolenza e Case rifugio.
A livello regionale Regione Lombardia già nel 2012 ha approvato la legge regionale 3 luglio 2012, n. 11 (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza) che la impegna nella lotta al fenomeno.
Al fine di dare attuazione al piano strategico nazionale invece il 25 febbraio 2020, con delibera n. XI/999, il Consiglio regionale ha adottato il Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023.